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LE NUOVE SRL
Avete adeguato lo statuto della vostra srl?

Avete adeguato lo statuto della vostra srl?
Nello scorso anno è entrata in vigore il D.Lgs. n. 6/03 meglio noto come Riforma delle società di capitali. Ma specie nelle società a responsabilità limitata, che sono le più utilizzate, avete saputo cosa è cambiato? E lo statuto della vostra srl lo avete adeguato alla nuova legge?
 

La Riforma delle Società di capitali (S.p.a. e S.r.l.) rende le imprese più libere di ritagliarsi su misura le proprie regole; libere di poter scegliere tra differenti “pacchetti di norme” a cui sottoporsi a seconda delle proprie effettive esigenze commerciali, operative e dimensionali.
Non esistee più, dunque, un modello unico e standardizzato di atto costitutivo, cui ci eravamo abituati, ma uno Statuto che deve essere redatto dai soci dialogando con il professionista legale, il quale dovrà trasporre in esso tutte le diverse esigenze concrete che gli vengono prospettate. E’ evidente, qui, il nuovo e importante ruolo di consulenza societaria che gioca il tecnico del diritto nell’interpretare e tradurre, in clausole statutarie, le volontà, le aspirazioni e gli obiettivi dei soci.
Per semplicità espositiva abbiamo schematizzato in tredici punti le novità della Riforma che appaiono di maggiore interesse per le S.r.l.

1) Costituzione della Società: per il socio che voglia costituire una S.r.l., o entrarvi, è oggi possibile conferire non solo del denaro o dei beni in natura (tra i quali il Know-how), ma anche delle prestazioni d’opera o di servizi, e cioè diventare socio di essa attraverso solo il proprio lavoro, come prima, invece, poteva avvenire unicamente nelle società di persone.
2) Conferimenti: è possibile eliminare, ancora come nelle società di persone, la necessaria ed esatta corrispondenza tra il conferimento e la misura della partecipazione sociale, consentendo così ad alcuni soci, in considerazione di un valore aggiunto ulteriore che apportano alla società, di partecipare in misura maggiore di altri agli utili.
3) Amministrazione: sempre mutuata dalla disciplina delle società di persone, vi è la possibilità di attribuire l’amministrazione della società a tutti i soci della S.r.l., con poteri a scelta disgiuntivi o congiuntivi, attraverso apposita previsione statutaria. Inoltre possono essere previsti, per la carica di amministratori, anche soggetti estranei alla società.
4) Struttura organizzativa interna: è possibile, entro alcuni limiti, che lo Statuto preveda una diversa ripartizione di competenze tra organo amministrativo e organo assembleare, attribuendo maggior peso e poteri, a seconda dei casi, all’uno o l’altro.
5) Controllo dei soci: i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto a consultare i libri sociali, ciò anche tramite professionisti di loro fiducia, e ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione alla società, può promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.
6) Esclusione: l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione di un socio “per giusta causa”. Tali ipotesi, che non sono descritte tassativamente, restano rimesse alla libera determinazione dei soci stessi, pur nel rispetto del requisito richiesto.
7) Recesso: è possibile prevedere specifiche e particolari ipotesi al verificarsi delle quali si attualizza il diritto di recesso di un socio, così favorendone l’uscita dalla società; nel vigore del precedente regime, al contrario, tali ipotesi erano solo pochissime, tassativamente previste dalla legge e di rara frequenza pratica.
8) Emissione di titoli di debito: si tratta della possibilità di prevedere nello Statuto, con estrema puntualità circa le competenze, l’ammontare e le condizioni del prestito nonché i limiti e le modalità di rimborso, l’emissione di titoli di debito, simili a obbligazioni che potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali. Questa soluzione è senz’altro di notevole interesse per tutte quelle solide S.r.l. che, credendo nelle proprie potenzialità, ambiscono ad un salto di qualità imprenditoriale.
9) Finanziamenti dei soci: quei frequenti finanziamenti personali dei soci eseguiti per riequilibrare le perdite della società, e che una volta venivano genericamente indicati come “in conto capitale”, vengono ora riconosciuti e tutelati dalla Riforma mediante l’espresso diritto al loro rimborso, incontrando il solo limite della postergazione rispetto agli altri creditori sociali.
10) Alienazione delle quote: è possibile “blindare” la compagine sociale inserendo limitazioni alla circolazione delle partecipazioni sociali, e ciò fino a prevederne persino la loro inalienabilità. In tal caso al socio che volesse disfarsi della propria quota spetterà un semplice diritto di recesso.
11) Scioglimento della società: la Riforma ha snellito, agevolato e semplificato le relative procedure di liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
12) La S.r.l. facente parte di un gruppo (cioè controllata da altra società): in simile ipotesi è prevista una responsabilità della controllante nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata, i quali potranno agire sia nei confronti degli amministratori, attraverso la citata azione sociale di responsabilità, sia, ed ecco la novità, direttamente nei confronti della società controllante (di cui gli amministratori sono evidentemente espressione).
13) Obbligo di adeguamento entro il 30/09/2004: da ultimo si segnala, entro il termine del 30 settembre 2004, l’obbligo di adeguamento alle nuove norme di tutti gli atti costitutivi e gli statuti delle società costituite prima del 31 dicembre 2003. Al fine di agevolare tali adeguamenti, la legge dispone che, per l’approvazione delle modifiche, sia sufficiente una delibera assembleare presa con la sola maggioranza semplice, e non con la più alta maggioranza qualificata normalmente richiesta per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Ciò, peraltro, comporta anche situazioni delicate perché la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto potrà avvenire, nella pratica, anche attraverso la volontà di un unico socio. E’ questo il caso, assai frequente, in cui una società sia composta da due soli soci e le quote di partecipazione sociale non siano uguali tra loro. Il socio con la quota maggiore, infatti, godrebbe - per ciò stesso - della richiesta maggioranza semplice potendo così introdurre - unilateralmente - le modifiche statutarie a lui più favorevoli. 

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