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Il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi delle società dell’informazione nel mercato interno, in particolare il commercio elettronico, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003. Il decreto regola le attività economiche che vengono svolte on line ed è finalizzato a promuovere la libera circolazione dei servizi delle società dell’informazione. Per ciò che concerne le imprese di e-commerce, il provvedimento prevede che le stesse rendano facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti, e provvedano ad aggiornare tempestivamente, le informazioni riguardanti gli aspetti identificativi dell’azienda (nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale, prezzi e tariffe dei servizi offerti, numero di iscrizione al registro delle imprese, ecc.) Oltre agli obblighi di carattere informativo riguardanti l’identità dell’operatore, il decreto regolamenta anche le modalità di invio ed i contenuti informativi delle comunicazioni commerciali, oltre all’attività contrattuale, alle informazioni da trasmettere successivamente all’invio dell’ordine di acquisto e alle sanzioni previste per l’impresa che violi gli obblighi informativi generali e connessi ai contratti. Per quanto riguarda i professionisti e la consulenza on line, il decreto stabilisce che debbano essere, anche in questo caso, rispettati gli obblighi informativi concernenti l’identificazione esatta e completa dell’operatore e delle caratteristiche dei suoi prodotti e servizi, le modalità tecniche di conclusione del contratto e l’invio dell’ordine di acquisto ed, inoltre, prescrive che l’uso di informazioni commerciali debba essere conforme alle regole di deontologia professionale. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 riguardano invece la responsabilità limitata dei provider. Vediamo, dunque, in quali casi il provider è esente da responsabilità, e cioè quando: nel semplice trasporto - non dia origine alla trasmissione; - non selezioni il destinatario della trasmissione; - non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse nella memorizzazione temporanea detta “caching”; - non modifichi le informazioni; - si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; - si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; - non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; - agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso. nel servizio di hosting - non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; - non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. Per ulteriori approfondimenti sul sito Interlex è possibile visualizzare lo schema completo del decreto, oltre a numerosi articoli, norme e documenti in materia di commercio elettronico. |