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FISCO
Verifica fiscale: come proteggersi?

Verifica fiscale: come proteggersi?
Come comportarsi in caso di una verifica fiscale? Non sempre le aziende sanno quali sono i loro diritti e doveri. Lo studio Monte di Roma vi ha preparato una serie di tabelle nelle quali troverete il giusto comportamento da adottare in caso di verifica
 

Agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria è attribuito il potere di accedere nei locali adibiti all’esercizio di attività d’impresa, artistica o professionale, al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi.
Nell’attuale sistema tributario, volto ad una sempre più incisiva lotta all’evasione fiscale attraverso l’utilizzo di sofisticati strumenti, soprattutto di natura informatica, per la raccolta delle informazioni e l’incrocio dei dati, le verifiche fiscali rappresentano uno strumento adeguato per raggiungere questo obiettivo.
Poiché il momento della verifica fiscale rappresenta, per il contribuente che vi è sottoposto, un momento particolarmente delicato, è importante che egli sia a conoscenza dei diritti e dei doveri che su di lui incombono in questa fase del suo rapporto con l’Amministrazione Finanziaria, nonché delle norme che regolano l’operato degli accertatori.
Le norme che regolano gli accessi e le verifiche
Le modalità con cui devono essere eseguiti gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso il contribuente sono regolate dai D.P.R. 600/73 art. 33 e 633/72 art. 52.
Gli accertamenti possono essere eseguiti dai singoli Uffici Finanziari (per il rispettivo tributo) e dalla Guardia di Finanza (per la generalità dei tributi. I controlli globali sono demandati alla Guardia di Finanza.
Le tabelle che qui si rendono disponibili indicano in forma schematica, le disposizioni attualmente in vigore per l’esecuzione delle verifiche (un clic sulla tabella di interesse per visualizzarla).

TABELLA 1 : Disposizioni per l'esecuzione delle verifiche

Accesso e sue modalità
(Comma 1)


Locali ove si esercitano attività d'impresa, arte o professione

Gli uffici lva (gli uffici delle imposte dirette e della Guardia di finanza) possono:
- disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di:
  • attività commerciali
  • attività agricole
  • attività artistiche e professionali
  • - per procedere a:

  • ispezioni documentali
  • verificazioni
  • ricerche
  • e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte
    e per la repressione della evasione e delle altre violazioni.
  • Autorizzazione dell'ufficio Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Autorizzazione della Procura E' necessaria anche l'autorizzazione dei Procuratore della Repubblica per accedere nei locali che siano adibiti anche ad abitazione. Presenza del titolare dello studio In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza dei titolare dello studio o di un suo delegato. Locali diversi
    (Comma 2) L'accesso nei locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito previa autorizzazione dei Procuratore della Repubblica:
    - soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali;
    - allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni. Perquisizioni personali,
    aperture coattive e
    tutela dei segreto
    professionale

    (Comma 3) In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o
    dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso:
    - a perquisizioni personali,
    - o alla apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili,
    - per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'ad. 103 del c.p.p. Ispezione documentale
    (Comma 4) L'ispezione documentale si estende:
    - a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
    - compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. Rifiuto di esibire libri
    (Comma 5) I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione:
    - non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
    Per rifiuto di esibizione si intendono anche:
    - la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture, e
    - la sottrazione di essi alla ispezione. Processo verbale di accesso
    (Comma 6) Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino:
    - le ispezioni e le rilevazioni eseguite,
    - le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta,
    - le risposte ricevute.
    Il verbale deve essere sottoscritto:
    - dal contribuente o da chi lo rappresenta,
    - ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
    Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale.
    Sequestro documenti e scritture
    (Comma 7) I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto:
    - se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonchè
    - in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione dei contenuto dei verbale. lnsequestrabilità dei libri e registri I libri e i registri non possono essere sequestrati;
    gli organi procedenti:
    - possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti;
    - possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio;
    - e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Verifiche e ricerche
    su mezzi adibiti al
    trasporto per c/terzi
    (Comma 8) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci e ad altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. Soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici
    (Comma 9) In deroga alle disposizioni dei comma 7 (riguardante il sequestro di documenti e scritture nonchè la insequestrabilità dei libri e registri), gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Scritture presso terzi (Comma 10) Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.
    Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5 (cioè non saranno prese in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accedamento in sede amministrativa e contenziosa). Accesso presso
    banche e pubbliche amministrazioni
    (Comma 11) Gli uffici lva (e imposte dirette) hanno facoltà di:
    - disporre l'accesso dei propri impiegati muniti di apposita autorizzazione:
  • presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati ai n. 5) dell'art. 51dei Dpr n. 633/1972 (enti pubblici e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ivi comprese le società e gli enti di assicurazione), allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste;
  • presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale (con le modalità previste in caso di deroga al segreto bancario) allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie relativi ai conti la cui copia è stata richiesta e non trasmessa entro il termine stabilito, o allo scopo di rilevare  direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie nei casi di fondati sospetti sulla completezza di tutti i rapporti intrattenuti.
  • TABELLA 2 : Le Autorizzazioni necessarie per l'accesso

    CASISTICA

    Autorizzazione dello
    UFFICIO

    Autorizzazione della
    PROCURA

    Casi normali
  • Locali adibiti esclusivamente a esercizio di impresa commerciale
  • SI

    NO

  • Locali adibiti esclusivamente a studio professionale o artistico
  • SI

    NO

    Casi di promiscuità
  • Locali adibiti ad attività professionale e commerciale
  • SI

    NO

  • Studio professionale o artistico adibito anche ad abitazione
  • SI

    SI

  • Attività commerciale, agricola ecc. svolta in locali adibiti anche ad abitazione
  • SI

    SI

  • Studio professionale che sia sede amministrativa di fatto o luogo di custodia della documentazione amministrativa contabile di impresa
  • SI

    NO

    Altri casi
  • Ricerca e ispezione di documentazione amministrativo-contabile relativa a imprese commerciali o agricole, custodite presso studio professionale
  • SI

    NO

  • Accesso presso professionista che ha rilasciato attestazione di detenzione di uno o più libri e scritture (*) (**)
  • SI

    NO

    (*) L'accesso va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
    (**) Senza effettuare ricerca.

    Per maggiori informazioni: Studio Monte

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